La più affascinante abilità della mente umana è quella di creare e modellare la realtà che la circonda attraverso quello che viene definito, appunto, il processo creativo.
Tale processo creativo, una volta condiviso con la comunità, ha permesso alla nostra società di progredire e arricchirsi non soltanto dal punto di vista culturale, ma anche sotto il profilo economico e tecnologico.
Si è però sin da subito posto il problema di come remunerare e proteggere lo sforzo creativo degli autori, senza però impedire la circolazione delle opere, ma anzi incentivandolo.
Una risposta a questa esigenza può oggi essere trovata in quello che viene comunemente definito “diritto d’autore” (o copyright, per gli anglofili), un termine che è ormai da tempo entrato a far parte della nostra quotidianità, tanto da permearne quasi tutti gli ambiti, soprattutto nell’era di internet e del digital marketing. Libri, quadri, musica, film, costruzioni, fotografie e persino i format televisivi o pubblicitari e i software, nella maggior parte dei casi e a determinate condizioni, costituiscono infatti tutte opere dell’ingegno tutelate ai sensi della Legge n. 633 del 22 aprile 1941, meglio nota – appunto – come Legge sul Diritto d’Autore.
Tale onnipresenza ha però reso fin troppo abusato il riferimento al diritto d’autore, finendo forse per snaturarne il reale significato, offuscandone la reale portata soprattutto ai non addetti ai lavori (e non solo).
Diritto d’autore: che cos’è e cosa disciplina
Sarà capitato a molti di assistere a conversazioni in cui uno degli interlocutori riteneva di aver avuto un’idea geniale non ancora messa in pratica della quale però rivendicava comunque i relativi “diritti”, pretendendo con tono semiserio anche un cospicuo compenso per l’utilizzo da parte di terzi.
Ecco, per quanto geniale, in realtà la sola idea non darebbe alcun diritto al nostro amico senza una sua concreta attuazione. Questo perché, per come concepito e disciplinato nel nostro ordinamento, il diritto d’autore protegge le opere dell’ingegno a condizione che queste abbiano carattere creativo e soltanto nella loro forma espressiva.
Il carattere creativo di un’opera dell’ingegno costituisce dunque il primo dei presupposti essenziali per il riconoscimento della protezione giuridica dell’opera prodotta. Viene naturale a questo punto chiedersi cosa e quali siano le opere dotate di “carattere creativo”.
Creatività e diritto d’autore
Benché la Legge sul Diritto d’Autore non preveda una specifica definizione dell’elemento della creatività, è ormai da tempo pacifico che questa debba essere intesa come la contemporanea presenza dell’originalità e della novità, nel senso che la creazione dovrà distinguersi rispetto alle altre opere dello stesso genere che siano state in precedenza diffuse. Si tratta però di requisiti che possono anche avere portata per così dire “modesta”, purché siano comunque idonei ad esprimere la personalità dell’autore e a distinguersi come tale.
La circostanza potrebbe in realtà rivelarsi meno scontata di quanto sembri e alcuni esempi ci aiuteranno a capirne meglio le ragioni.
Infatti, i vari Tribunali che in passato sono stati chiamati a giudicare il carattere creativo o meno di un’opera hanno ad esempio negato la sussistenza di tale requisito con riferimento a un metodo di allenamento, alle acconciature per capelli, all’ideazione o dell’organizzazione di servizi alberghieri e perfino all’associazione dell’espressione “come va va” al nome di un cavallo da corsa.
Per converso, è stata invece riconosciuta la tutela autorale dell’allestimento di alcuni punti vendita di cosmetici, della selezione e dell’organizzazione di una mostra, dei celebri stivali Moon Boots, dello script di uno spot pubblicitario e di una composizione floreale.
Il secondo presupposto, come si diceva, attiene alla necessità che l’opera sia dotata di una forma espressiva. Al riguardo è bene sin da subito chiarire che oggetto della tutela offerta dal Diritto d’Autore è soltanto la forma espressiva con la quale l’opera si presenta, mentre è da escludere la tutela delle semplici idee.
In altre parole, l’opera dell’ingegno è protetta esclusivamente quale espressione, segno palese e concreto della creatività del suo autore, mentre rimangono ad esempio esclusi i fatti, le teorie e le opinioni espressi all’interno dell’opera stessa.
In ambito di creazione di contenuti, quindi, non potrà trovare tutela il concetto espresso con il contenuto stesso, ma solo la forma espressiva di quest’ultimo, poiché l’idea dell’opera rimane nella sfera di ciò che è liberamente appropriabile da chiunque.
Diritto d’autore e registrazione dell’opera: ma è davvero necessaria?
Le opere dell’ingegno sono poi frequentemente vittima di un ulteriore equivoco relativo al momento in cui l’autore acquisisce i diritti sull’opera.
Spesso, infatti, si è portati a ritenere che l’ottenimento di tali diritti sia subordinato a specifici adempimenti, quali ad esempio la registrazione o il deposito dell’opera presso un registro pubblico (ad esempio presso la SIAE).
In realtà, il modo di acquisto a titolo originario dei diritti sull’opera è costituito dalla mera realizzazione dell’opera stessa, senza che a tal fine siano necessari ulteriori adempimenti. La registrazione dell’opera, semmai, rileva ai fini della prova circa la titolarità di tali diritti.
Per poter infatti far valere le proprie prerogative autorali nell’ambito di un ipotetico giudizio, l’autore dovrà anzitutto dimostrare di essere stato il primo soggetto a realizzare l’opera.
È proprio per tale ragione che, ad esempio, l’anonimo artista Banksy non è riuscito a ottenere la tutela autorale delle proprie opere nell’ambito di un recente giudizio innanzi al Tribunale di Milano. Infatti, è del tutto evidente che, per farlo, lo street artist avrebbe dovuto dimostrare di essere il vero autore delle proprie opere, trovandosi così costretto a svelare la propria identità. Così facendo, avrebbe però dovuto rinunciare all’idea alla base del suo progetto artistico, costituita appunto dall’anonimato.
Tornando all’esempio iniziale, una volta chiariti tali preliminari aspetti sarà allora agevole intuire come l’idea geniale non ancora attuata del nostro amico non avrà quindi alcuna tutela nei confronti di un’eventuale sottrazione, poiché priva per l’appunto di un’adeguata forma espressiva.
Diritto d’autore ma anche diritti d’autore
Per dare una risposta esaustiva a cosa sia il diritto d’autore, è necessario a questo punto chiarire come la tutela accordata dalla legge preveda in realtà una pluralità di diritti d’autore.
Anzitutto, i diritti riconosciuti all’autore di un’opera dell’ingegno si dividono essenzialmente in due categorie: il diritto morale dell’autore e i diritti di sfruttamento economico dell’opera.
La prima differenza tra le due categorie sopracitate risiede nel fatto che il diritto morale dell’autore è inalienabile (cioè non può mai essere ceduto a terzi dall’autore); mentre i diritti appartenenti alla seconda categoria sono invece liberamente cedibili dal titolare.
Per quanto riguarda i diritti morali, essi consistono sostanzialmente nel diritto di pubblicare l’opera (o di non pubblicarla), di rivendicarne la paternità e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell’opera stessa.
I diritti di carattere patrimoniale, per converso, includono invece il diritto di prima pubblicazione dell’opera, il diritto di riproduzione, il diritto di utilizzazione economica, il diritto di distribuzione e di diffusione, oltre ai diritti connessi quali il diritto di elaborazione.
Vale qui la pena di evidenziare poi che, in caso di opera realizzata su commissione, i diritti di sfruttamento economico spetteranno al committente, mentre all’autore saranno riconosciuti esclusivamente i diritti morali sull’opera stessa.
Data la complessità della materia, quanto finora esposto si propone soltanto di offrire alcune nozioni basilari che consentano una agevole comprensione del tema anche a chi, pur non essendo un tecnico, si trova suo malgrado a doversi confrontare con il diritto d’autore. Nei successivi interventi, proverò ad approfondire tale ambito cercando di semplificare per quanto possibile i concetti alla base della materia anche con l’aiuto di alcuni casi ed esempi concreti.
Avv. Francesco Cordova – mail f.cordova@avvocati.legal