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Libertà di manifestazione del pensiero e tutela della reputazione personale: quali sono i limiti?

Negli ultimi anni sarà capitato a molti di imbattersi in esternazioni che fino a poco tempo fa sarebbero state considerate del tutto normali, ma che oggi invece sempre più spesso vengono percepite (specialmente dai diretti interessati) come offensive e lesive della reputazione altrui.

Onore, reputazione e identità personale hanno infatti gradualmente assunto una valenza crescente nel comune sentire.

Secondo alcuni, ciò costituirebbe il segnale che la nostra società sta diventando più civile e più attenta alla sensibilità di ciascuno dei consociati. Per converso, altri lamentano una sistematica compressione del diritto a manifestare liberamente il proprio pensiero.

Non sorprende dunque che libertà di manifestazione del pensiero e tutela della reputazione personale entrino tra di essi spesso in conflitto.

È quindi del tutto legittimo chiedersi in che modo tale conflitto viene affrontato e risolto dal nostro ordinamento.

Libertà di manifestazione vs tutela della reputazione personale

Fino agli inizi del secolo scorso, lo strumento preferito dai gentiluomini per riparare un’offesa ricevuta consisteva nello sfidarsi a duello, spesso all’alba e in un luogo quanto più gradevole possibile, poiché vi era il fondato rischio che quello fosse l’ultima cosa che uno dei due sfidanti avrebbe visto.

Oggi tale pratica è però divenuta illegale e, seppure in maniera molto meno romantica, l’unico rimedio legalmente percorribile è quello di agire in giudizio affinché la condotta ritenuta diffamatoria venga punita.

Per comprendere però le regole che governano il conflitto tra diritto a manifestare il proprio pensiero e diritto alla tutela della reputazione occorre anzitutto chiarire il concetto di diffamazione.

Diffamazione, che cos’è e come viene disciplinata

Il Codice Penale, all’articolo 595, qualifica come diffamatoria la condotta di chi comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione in assenza del soggetto diffamato.

È dunque necessario che ricorra un’offesa concreta, che questa sia comunicata a più persone e che il soggetto offeso sia assente (qualora quest’ultimo fosse presente, si darebbe luogo invece alla diversa fattispecie dell’ingiuria).

La reputazione tutelata dalla norma consiste invece nella considerazione che gli altri membri della società hanno (o dovrebbero avere) della specifica persona, delle sue qualità morali, personali, professionali e – più in generale – umane.

Ma nel nostro ordinamento non esiste il diritto a non essere offesi, e l’offesa non comporta, di per sé, la diffamazione. Se così fosse, del resto, il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero sarebbe tutelato esclusivamente nel caso in cui esso consista in una supina approvazione, con la conseguenza che la possibilità di esprimere critiche e giudizi negativi (che implicano necessariamente un’offesa) sarebbe perciò abolita.

La libertà di manifestare il proprio pensiero: i limiti

Come è stato anticipato, il nostro ordinamento prevede e tutela anche la libertà di ciascun individuo di poter manifestare il proprio pensiero, anche nel caso in cui questo comporti un’offesa alla reputazione altrui, purché ricorrano però determinate condizioni. Si è soliti parlare a tal proposito di diritto di cronaca, diritto di critica e di diritto di satira.

In particolare, la cronaca consiste nel comunicare uno o più fatti; la critica consiste nel veicolare la propria opinione ed esprimere giudizi (anche offensivi) su uno più fatti; e la satira consiste nel rappresentare o descrivere persone e situazioni per sottolinearne, spesso in modo caricaturale, gli aspetti negativi.

Secondo le regole elaborate dalla giurisprudenza ormai consolidata della Corte di Cassazione, il diritto di manifestazione del pensiero sancito dall’art. 21 Cost. comporta la lecita compressione dei beni giuridici della riservatezza, dell’onore e della reputazione al ricorrere di tre presupposti: a) la sussistenza di un interesse ai fatti narrati da parte dell’opinione pubblica in relazione alla materia in discussione (il c.d. principio della pertinenza); b) la correttezza con cui i fatti vengono esposti, secondo il c.d. principio della continenza; c) la corrispondenza tra i fatti accaduti e quelli narrati (il c.d. principio di verità).

La critica

Occorre però precisare che, nel caso del diritto di critica, proprio perché la critica si risolve nella manifestazione di giudizi e apprezzamenti, piuttosto che nell’espressione di fatti oggettivi, il limite della “verità” del fatto è quello che resta maggiormente compresso, sottraendosi alla verifica circa l’assoluta obiettività delle circostanze segnalate. Pertanto, affinché ricorra la scriminante del diritto di critica non si richiede che la critica – a differenza della cronaca – sia formulata con riferimento a precisi dati fattuali, essendo soltanto necessario solo che il nucleo e il profilo essenziale di essi non siano stati strumentalmente travisati e manipolati. Del resto, non si potrebbe di certo pretendere una verifica sulla verità delle opinioni che, in quanto tali sono per definizione soggettive.

In ambito sovranazionale, la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti Umani è solita distinguere al riguardo tra dichiarazioni relative, appunto, a fatti e dichiarazioni che esprimono invece un giudizio di valore, distinguendo, appunto, tra “statement of facts” e “value judgements”, rilevando che in questo secondo caso il potenziale offensivo del giudizio, nel quale è tollerabile l’esagerazione o anche la provocazione, è neutralizzato dal fatto che lo stesso si basi su di un nucleo fattuale (veritiero e dimostrabile) sufficiente per poter trarre il giudizio di valore negativo.

Proprio il diritto di critica assume una valenza quanto mai rilevante in tema di critica dell’attività politica.

In tal caso, infatti, i limiti entro i quali è riconosciuta l’operatività del diritto di critica risultano infatti essere più elastici, specialmente se tale critica è veicolata da un giornalista, considerato come il “cane da guardia” della democrazia.

È proprio questa la ragione che ha recentemente spinto la CEDU ad affermare che il diritto di manifestazione del pensiero ha portata più ampia a vantaggio del giornalista, che beneficia di una maggiore libertà proprio in ragione della sua attività, che consiste anche nel richiamare l’attenzione della collettività, per di più in tempi rapidi, su questioni di interesse generale.

Anche con riferimento allo stile linguistico adottato dal giornalista per esprimere la propria critica, la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti Umani ha chiarito come nel diritto alla libertà di espressione di cui all’art. 10 della Convenzione Europea dei Diritti Umani è inclusa anche la possibilità di scegliere lo stile con il quale esprimersi.

Infatti, nella sentenza Antunes Emídio e Soares Gomes da Cruz c. Portogallo del 24 settembre 2019, la Corte ha reputato lecito l’utilizzo da parte dei giornalisti di epiteti come “disonesto”, “idiota” e “codardo” riferiti ad un politico portoghese.

La satira

Quanto alla satira, invece, la Corte di Cassazione ha chiarito che questa, a differenza della cronaca, è sottratta al parametro della verità del fatto, in quanto esprime, mediante il paradosso e la metafora surreale, un giudizio ironico su un fatto, purché il fatto sia espresso in modo apertamente difforme dalla realtà, tanto da potersene apprezzare subito l’inverosimiglianza e il carattere iperbolico. Tuttavia, la stessa Corte di Cassazione ha altresì avuto modo di precisare che la riproduzione apparentemente attendibile di un fatto di cronaca, deve essere valutata secondo il criterio della continenza delle espressioni e delle immagini e delle vignette e delle foto utilizzate; pertanto, nessuna scriminante è possibile riconoscere allorché la satira diventa forma pura di dileggio, disprezzo e distruzione della dignità della persona.

Entro i limiti appena visti sarà dunque possibile manifestare liberamente il proprio pensiero senza che ciò configuri automaticamente una lesione della sfera giuridica altrui e rischi quindi dar luogo a conseguenze in sede penale o civile.

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